Contributo unificato - Controversie agrarie "stricto sensu" - Esenzione - Fondamento - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Inapplicabilità.
Le cause agrarie "stricto sensu", come individuate dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, cioè quelle devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. n. 320 del 1963, pur non annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato disciplinate dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, continuano a fruire della non abrogata norma di cui all'art. 3 della l. n. 283 del 1957, sicché sono esenti al detto contributo e, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile, improcedibibile o integralmente infondata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6227 del 31/03/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
6227
2016