interni - Imballaggi secondari - Assimilazione ai rifiuti urbani - Regolamento comunale – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6359 del 01/04/2016
Necessità - Avviamento al recupero da parte del contribuente - Onere della prova - Riduzione dell'imposta - Determinazione - Criteri.
In materia di TARSU, qualora il Comune, attivata la raccolta differenziata, abbia deliberato, in forza dell'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, l'assimilazione degli imballaggi secondari ai rifiuti urbani, il contribuente, che abbia provveduto all'avviamento al recupero degli stessi, dimostrando l'effettività e la correttezza delle relative operazioni attraverso valida documentazione comprovante il loro conferimento a soggetti autorizzati, ha diritto, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. cit., all'esonero dalla privativa comunale, che si rapporta non già alla diminuzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ma ad una riduzione tariffaria in concreto, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6359 del 01/04/2016