Chiamata del terzo in garanzia - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico della parte rimasta soccombente - Configurabilità - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
23552
2011