Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Provvedimento di liquidazione delle spese - Efficacia esecutiva del capo sulle spese - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30457 del 30/12/2011
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
30457
2011