Spese giudiziali civili - processo di esecuzione - Cass. n. 12701/2010
Estinzione del procedimento - Disciplina delle spese - Imposizione a carico delle parti anticipatarie - Diversa regolamentazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Le spese del processo esecutivo estinto restano, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 632 cod. proc. civ., a carico delle parti che le hanno anticipate, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le stesse al riguardo, ovvero ricorrano altre ragioni idonee a giustificare una diversa regolamentazione delle spese, da esplicitarsi in motivazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla richiesta in tal senso di una delle parti. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento del Tribunale che aveva posto a carico dei debitori le spese di c.t.u., dando atto che i creditori avevano dichiarato di rinunciare alla procedura esecutiva a condizione che le spese di c.t.u. venissero poste a carico dei debitori senza, tuttavia, accertare che questi avessero aderito a tale regolamentazione delle spese e senza, comunque, motivare sulle ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un tale provvedimento).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12701 del 25/05/2010
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