Illegittimità dell'esecuzione - Risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. - Istanza al giudice dell'opposizione all'esecuzione - Necessità - Competenza funzionale sul "quantum" - Estensione - Conseguenze.
Chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. (quale norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ.), dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul "quantum"; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il "quantum", che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
10960
2010