Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Non illogicità od erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha fondato la compensazione sull'opportunità di risolvere in via di autotutela la controversia tributaria, al fine di evitare la proliferazione del contenzioso, in tal modo limitando il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11222 del 31/05/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
11222
2016