Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" - Legittimità - Esclusione.
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
11217
2016