Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le ha poste a carico dell'INPS).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
16515
2016