Interruzione del giudizio di merito per morte di una parte - Diritto alle spese giudiziali per l'attività svolta dal "de cuius" - Configurabilità - Condizioni - Costituzione in giudizio dell'erede.
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere.
In caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, l'erede può ottenere la condanna della controparte, rimasta soccombente, al rimborso delle spese del giudizio relative all'attività processuale svolta dal difensore del defunto fino all'interruzione solo se si sia ritualmente costituito nel processo a seguito della riassunzione operata nei suoi confronti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14532 del 15/07/2016
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
14532
2016