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Spese giudiziali civili - compensazione - in genere – Cass. n. 14411/2016

Gravi ed eccezionali ragioni - Genericità dell'indicazione - Impossibilità di controllo - Illegittimità.

In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

14411 

2016