Gravi ed eccezionali ragioni - Genericità dell'indicazione - Impossibilità di controllo - Illegittimità.
In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
14411
2016