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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - nota delle spese - Cass. n. 8824/2017

Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Determinazione globale - Legittimità - Esclusione - Adeguata motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8824 del 05/04/2017

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

8824

2017