Chiamata in garanzia palesemente infondata - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Onere a carico del chiamante - Necessità - Soccombenza dell’attore principale nei confronti del convenuto - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10070 del 21/04/2017
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
10070
2017