Equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Accoglimento della domanda di indennizzo sulla base di moltiplicatore annuo diverso da quello richiesto dalla parte - Soccombenza reciproca agli effetti della regolamentazione delle spese processuali - Esclusione - Fondamento - Rilevanza ai fini della compensazione delle spese di lite - Ammissibilità - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22021 DEL 11/09/2018
In tema di procedimento d'equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma domandata a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.
Peraltro, la differenza fra il "quantum" richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione totale o parziale.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il riconoscimento di pochi mesi di esubero rispetto alla durata standard del processo rientrasse tra le "gravi ed eccezionali ragioni" rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile).