Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - Rimborso delle spese a favore di amministrazione statale - Spese vive - Limitazione alle sole spese prenotate a debito. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22014 DEL 11/09/2018
La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito.