Spese giudiziali civili - in genere - Giudizio di appello - Determinazione del valore della controversia - Impugnazione relativa solo ad una questione processuale - Valore indeterminabile – Fondamento - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 21613 DEL 04/09/2018
In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva considerato di valore indeterminabile la causa relativa all'impugnazione di una sentenza per violazione del contraddittorio determinata dalla nullità della notificazione dell'atto introduttivo).