Accertamento strumentale alla distribuzione del ricavato
Spese giudiziali civili - in genere - liquidazione - funzione - accertamento strumentale alla distribuzione del ricavato – efficacia esecutiva e di giudicato – esclusione - conseguenze – irripetibilità delle spese rimaste insoddisfatte. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018
>>> Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018