Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche di cui alla l. n. 263 del 2005 - indicazione nella motivazione dei "giusti motivi" della compensazione - necessità - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018
>>> In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura oal modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018