Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Cass. n. 10750/2019
Natura contenziosa o di volontaria giurisdizione della lite - Accertamento - Registrazione del fascicolo presso la cancelleria come procedimento di volontaria giurisdizione - Irrilevanza - Udienza tenuta in camera di consiglio - Irrilevanza - Effettiva natura del contenzioso - Prevalenza – Fattispecie
In tema di individuazione della natura contenziosa o di volontaria giurisdizione di un procedimento civile ai fini della liquidazione delle spese di lite, sono irrilevanti sia la registrazione del fascicolo presso la cancelleria come procedimento di volontaria giurisdizione sia l'avvenuta trattazione della causa in camera di consiglio, trattandosi di dati meramente formali che non possono prevalere sull'effettiva sostanza e natura del procedimento. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale erano state irrogate ad alcuni dirigenti e dipendenti di una banca sanzioni amministrative, aveva liquidato le spese di lite sulla scorta dei parametri dettati per i giudizi ordinari, ritendo che il procedimento, pur se inizialmente svoltosi nelle forme camerali, avesse carattere contenzioso perché relativo all'insorgenza di contestazioni la cui risoluzione "è stata affidata ad un giudice della cognizione" e, come tale, rientrante nella previsione dell'art. 11, comma 2, del d.m. n 127 del 2004).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10750 del 17/04/2019 (Rv. 653563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
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