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Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - incensurabilità in cassazione - Cass. n. 11329/2019

Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 (Rv. 653610 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

11329

2019