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Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 31889/2019 (02)

Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni - Valutazione della palese infondatezza o arbitrarietà nella chiamata in causa - Necessità.

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

31889

2019