Ricorso per cassazione - Mancanza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso - Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore - Ammissibilità.
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019 (Rv. 656494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_365
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
32008
2019