Responsabilità aggravata- Azione ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.- Proposizione in un giudizio separato ed autonomo- Ammissibilità- Esclusione- Fondamento.
La domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, non potendo essere proposta in via autonoma, riguardando un'attività processuale che come tale va valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice, anche per esigenze di economia processuale e per evitare pronunce contraddittorie nei due giudizi.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019 (Rv. 655961 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_2043
_____________________________________
Spese giudiziali
Corte
Cassazione
32029
2019