Skip to main content

Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice – Cass. n. 516/2020 (3)

Accoglimento di una domanda in misura minore rispetto alla richiesta - Idoneità a giustificare la compensazione delle spese - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.

In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C. ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei presupposti della soccombenza reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua richiesta in corso di causa).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092

_____________________________________

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

516

2020