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Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Cass. n. 1407/2020

Liquidazione delle spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo - Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze.

In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020 (Rv. 656866 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

1407

2020