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Spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice – Cass. n. 1269/2020

Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del soggetto a cui carico porre le spese - Criteri.

In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

1269

2020