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Condanna alle spese - Giudizio di equa riparazione - Cass. n. 16326/2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Giudizio di equa riparazione - Liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - processo civile .

Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla l. n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020 (Rv. 658746 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092

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