Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Procedimento di equa riparazione - Riduzione del compenso al difensore ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 140 del 2012 - Motivazione - Necessità - Esclusione – Limiti - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole .
SPESE GIUDIZIALI CIVILI
LIQUIDAZIONE
EQUA RIPARAZIONE
Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà ex art. 9 del d.m. n. 140 del 2012, senza necessità di specifica motivazione.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16327 del 30/07/2020 (Rv. 658747 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233
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2020