Condanna alle spese - contributo unificato – Cass. n. 4731/2021
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Impugnazioni civili - Raddoppio del contributo unificato - Presupposto di natura processuale - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto di natura sostanziale - Giurisdizione del giudice tributario - Fattispecie.
L'obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l’uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per contributo unificato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 (Rv. 660741 - 01)