Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l’udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_375, Cod_Proc_Civ_art_376, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379, Cod_Proc_Civ_art_380_11