Skip to main content

Assenza di reciproca soccombenza – Cass. n. 1950/2022

Spese giudiziali civili - compensazione - Assenza di reciproca soccombenza - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.

 

In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 (Rv. 663746 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092

 

Corte

Cassazione

1950

2022