Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione – Cass. n. 3290/2022
Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Impugnazione - Qualità di parte del difensore - Condizioni - Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione - Esclusione.
Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore che nel secondo grado di giudizio non aveva reiterato la richiesta di distrazione delle spese e, quanto a quelle del primo grado, si doleva della rideterminazione” in pejus” operata dalla Corte d'Appello).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022 (Rv. 663712 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_093
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Cassazione
3290
2022