Nuova pronuncia sulle spese del giudizio di appello – Cass. n. 3798/2022
Spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Giudizio di rinvio - Nuova pronuncia sulle spese del giudizio di appello - Necessità anche in caso di cassazione parziale della sentenza - Sollecitazione dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia - Ammissibilità - Domanda nuova - Esclusione.
Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché
le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3798 del 07/02/2022 (Rv. 663935 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_336