Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione - Giudizio cautelare - Spese - Rimessione al definitivo - Correttezza - Fondamento - Conseguenze - Rilevanza dell'esito ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite - Esclusione.
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_669
Corte
Cassazione
9785
2022