Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - Determinazione del valore della controversia - Parziale soddisfacimento della pretesa dell'attore in corso di giudizio - Criteri.
In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022 (Rv. 664558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
9237
2022