Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese da parte dei difensori - Sufficienza ai fini della distrazione in favore di entrambi i legali - Sussistenza.
In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la propria quota.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10236 del 30/03/2022 (Rv. 664217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093
Corte
Cassazione
10236
2022