Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Spese processuali - Presentazione della nota spese - Richiesta di liquidazione di una somma specificamente individuata - Potere del giudice di riconoscere un importo superiore quale rimborso spese - Esclusione.
In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_075
Corte
Cassazione
14198
2022