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Rimborso a favore del creditore ingiungente – Cass. n. 24482/2022

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali – ingiunzione - Spese del procedimento d'ingiunzione - Rimborso a favore del creditore ingiungente - Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione - Motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte dell'ingiungente creditore - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022 (Rv. 665389 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653

 

Corte

Cassazione

24482

2022