Provvedimento discrezionale di riunione in unico giudizio – Cass. n. 27295/2022
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Cause connesse - Riunione in unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022 (Rv. 665726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_104, Cod_Proc_Civ_art_274