Evocazione in giudizio di soggetto privo di legittimazione a contraddire – Cass. n. 36182/2022
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - in genere - Evocazione in giudizio di soggetto privo di legittimazione a contraddire - Condanna alle spese del chiamante soccombente - Sussistenza - Proposizione di domanda nei confronti del chiamato in causa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di disciplina delle spese processuali, l'ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alle spese processuali sostenute dal custode del bene pignorato, al quale era stato notificato l'atto introduttivo della fase di merito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non contenente alcuna domanda nei suoi confronti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 36182 del 12/12/2022 (Rv. 666541 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091