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Maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche – Cass. n. 35753/2022

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - Spese processuali - Maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche - Potere discrezionale del giudice di merito - Onere di allegazione del difensore - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

 

In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fatto delle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbia specificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecniche informatiche utilizzate per consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificato l'esercizio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022 (Rv. 666322 - 01)

 

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Cassazione

35753

2022