Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore – Cass. n. 6513/2023
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - procedimento civile - dovere di lealtà e di probità - in genere - Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore - Instaurazione di distinte procedure esecutive - Violazione del principio di buona fede - Sussistenza - Riunione dei procedimenti - Necessità - Conseguenze in punto di spese processuali.
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6513 del 03/03/2023 (Rv. 667078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_493, Cod_Proc_Civ_art_096