Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - Avvocati I.N.P.S. - I.V.A. e C.P.A. - Liquidazione - Esclusione - Ragioni.
Agli avvocati dell'I.N.P.S. non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6346 del 02/03/2023 (Rv. 666974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
6346
2023