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Correzione degli errori materiali – Cass. n. 4353/2023

Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023 (Rv. 667013 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369

 

Corte

Cassazione

4353

2023