Spese giudiziali civili - in genere - Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Rilevanza dell'omesso deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 (Rv. 667062 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091
Corte
Cassazione
5289
2023