"Ius superveniens" - liquidazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024 (Rv. 670739-01)
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Proposta relativa a ricorso principale ed incidentale non condizionato - Istanza di decisione di una sola parte - Conseguenze - Rinuncia all’impugnazione non coltivata - Decisione di quella coltivata - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese.
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024 (Rv. 670739-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_380_2