Decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale e inderogabile del g.e. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità di proposizione dell’istanza - Ricorso diretto al g.e. depositato nel fascicolo dell’esecuzione - Ammissibilità - Iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.
L'art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_637, Cod_Proc_Civ_art_638