Inammissibilità - Ipotesi di intervenuta abrogazione della categoria dei diritti - Violazione dei limiti tariffari - Spiegazione delle ragioni - Specifica doglianza sulla mancata distinzione tra compensi ed esborsi - Necessità.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024 (Rv. 671127-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_360