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Condanna alle spese - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)

Condanna alle spese di primo grado - Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Fondamento.

La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_382