esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 13/03/2014
Decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. - Erronea indicazione del bene oggetto di trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Tutela dei terzi - Condizioni - Rimedi endoesecutivi o esterni al processo esecutivo - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 13/03/2014
In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 13/03/2014